Il copyright spiegato dai giovani

Il diritto d’autore o chiamato anche copyright, è un istituto che tutela le opere di carattere creativo.
le opere protette sono le seguenti :

  • OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE, DIDATTICHE, RELIGIOSE,  
  • OPERE E COMPOSIZIONI MUSICALI
  • OPERE COREOGRAFE E PANTOMIMICHE
  • OPERE DI ARCHITETTURA
  • OPERE DI ARTE CINEMATOGRAFICA
  • OPERE FOTOGRAFICHE
  • PROGRAMMI PER ELABORARE
  • BANCHE DATI

Il termine copyright viene utilizzato in modo generico per riferirsi alla protezione offerta dalla legge sul diritto d’autore.

Un articolo prevede che «questa legge si applichi a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta» e che si applichi anche «alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia».

La Convenzione di Berna del 1886 prevede che i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione, che sono quasi tutti gli stati del mondo, devono godere di una tutela analoga a quella offerta dallo Stato ai propri cittadini e che questa tutela deve avere delle garanzie minime.

Pertanto, i cittadini di Stati aderenti alla Convenzione che utilizzano in Italia la propria opera godono della protezione offerta dalla Legge sul diritto d’Autore.

I diritti sui beni immateriali sono infatti regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione per cui la Legge d’Autore italiana si applica alle opere che sono utilizzate nel territorio italiano.

La legge conferisce all’autore di un’opera il diritto esclusivo di utilizzare l’opera.

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte.

Una volta trascorso questo periodo, le opere diventano di “pubblico dominio” per cui si possono pubblicare liberamente poichè autori che siano deceduti da più di settanta anni.

A questa norma si aggiunge però un’altra regola che tutela il diritto morale di un autore che è esercitabile dagli eredi «senza limiti di tempo».

La pubblicazione, quindi, di un’opera per la quale siano scaduti i diritti patrimoniali di autore è possibile a patto che non rechi danno all’onore dell’artista o non si crei pregiudizio alla sua reputazione, nel qual caso gli eredi potrebbero intervenire a difesa dell’autore defunto.

La durata del diritto d’autore varia per alcuni tipi di opere ed in particolare per le opere che godono di diritti connessi o “sui generis”.

Esso si esaurisce con la prima vendita.
Ciò significa che una volta che l’autore mette in commercio un’opera non può più opporsi alla circolazione successiva dell’opera che potrà essere venduta o regalata a terzi senza che l’autore possa intervenire.

Bisogna però stare attenti in quanto se è consentito rivendere la stessa opera che si è acquistata legittimamente non è possibile copiarla e duplicarla, oppure noleggiarla. Se si acquista un CD che contiene un’opera si potrà rivendere quel CD ma non si potrà duplicare a proprio piacimento il file che contenga la musica registrata sul CD.
Per assicurarti che i diritti siano tutelati è auspicabile effettuare il deposito dell’opera presso la SIAE, l’ente che in Italia si occupa di certificare la paternità delle opere dell’ingegno.

Andrea Pennisi, Giorgia Malerba.

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