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L’ODISSEA GIUDIZIARIA DEI RICHIEDENTI ASILO – Intervista a un giudice onorario di tribunale

Lei lavorava come giudice onorario di tribunale (GOT), di cosa si occupava?

Tra e altre cose, mi occupavo dei ricorsi contro i dinieghi della protezione internazionale della commissione territoriale di bolo, la commissione che ha competenza sulle domande di prima istanza delle domande di protezione internazionale nel territorio di Bologna.

Di che cosa si occupa nello specifico la commissione della protezione internazionale?

Analizza le domande di protezione inoltrate dai migranti che arrivano in Italia. Devono fare domanda a loro sbarco e presentare tutti i fatti che sostengono la loro richiesta d’asilo. E’ un organo amministrativo formato da rappresentanti anche del governo, come la carica di prefettura, e i rappresentanti delle UNHCR( united nations high commissioner for refuger).

Che cos’ è il diritto d’ asilo e quando è possibile ottenerlo?

È garantito dalla costituzione, consiste nel dare un permesso a chi proviene da situazioni in cui i suoi diritti inviolabili della persona sono a repentaglio; diritto alla vita in primis. L’ articolo 10 della costituzione è stato attuato con varie leggi che hanno dato attuazione a questa norma costituzionale, e stabilendo dei tipi diverso di permesso di soggiorno con diversa durata temporale. Attualmente i permessi sono circa tre, lo stato di rifugiato ( asilo politico) la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria.

Potrebbe spiegarli in breve?

L’asilo politico è quella protezione che viene riconosciuta a chi nel suo paese è vittima di una persecuzione individuale, che può avere motivi di religione, opinioni politiche, gruppo etnico,, appartenenza ad un particolare gruppo sociale ( ad esempio la comunità LGBTQI+). É irrilevante che il richiedente possegga o meno queste caratteristiche, è consistente solo che questa caratteristica gli venga attribuita dall’autore della persecuzione, che può essere anche diverso dallo stato, a condizione che il paese d’origine non sia in grado di tutelarlo. Ci sono anche delle cause di esclusione dall’asilo politico, ovvero sono motivo di esclusione tutti quei reati contro l’ umanità, che se commessi fanno sì che l’autore dei fatti in questione non possa essere accolto.

La protezione sussidiaria è un tipo di protezione che viene data nei casi in cui non c’ è stata effettiva persecuzione, non ci sono i presupposti per il riconoscimento della persecuzione, ma il richiedente dimostra che se tornasse nel paese d’ origine subirebbe un danno grave o minacce di vita derivanti dalla violenza indiscriminata, derivanti dal conflitto armato interno o internazionale o altra forma di trattamento inumano o degradante.

La protezione umanitaria prima dei decreti Salvini veniva concessa in caso di condizioni di vulnerabilità della persona, poteva quindi essere adattata a molte situazioni, ad esempio a me era capitato un caso di una persona vittima di usura, che dunque non aveva diritto agli altri due tipi di protezione,ma che aveva gli strozzini sul collo e rischiava la vita, dunque questo caso è considerabile come protezione umanitaria . Con i decreti Salvini l’ umanitaria è stata abolita e sono stati introdotti dei permessi speciali che servono ad integrare quelli già esistenti per calamità, già coperto però dalla sussidiaria, particolare valore civile, protezione sociale, vittime di violenza domestica e sfruttamento lavorativo. Tutti questi permessi hanno una durata estremamente limitata, dunque entrano in conflitto con i tempi burocratici necessari per ottenerli.

Quali sono i tempi di ottenimento del permesso di soggiorno?

Per ottenere il permesso, i migranti hanno una sorta di ricevuta per aver presentato la domanda, nell’attesa che la commissione si pronunci non possono iscriversi all’anagrafe, quindi nella popolazione residente, dunque non hanno la possibilità di lavorare. Da qui nascono i centri di accoglienza, convenzionati con il Ministero degli Interni e vengono finanziati dallo Stato. I centri di accoglienza dovrebbero garantire certe condizioni per cui sentirsi accolti, come le figure dei mediatori, traduttori in modo tale da poter parlare alla commissione e raccontare la propria storia. È importantissimo che la commissione si esprima in breve tempo, in modo tale da permettere ai migranti di lavorare e da non ‘parcheggiarli’ nei centri di accoglienza. La prima difficoltà dei migranti è spesso quella di dimostrare la propria provenienza senza essere in possesso del proprio documento.

Qual è la differenza tra i rifugiati e i migranti economici?

Il fenomeno delle richieste di asilo per la maggior parte riguarda persone che cercano non una salvezza da una persecuzione ma un futuro economico migliore proprio perché nel loro paese non riescono a condurre una vita dignitosa. Difficilmente si riesce infatti a scappare da un paese in guerra, dunque i rifugiati politici sono nettamente in numero minore rispetto a quelli che invece fuggono dalla miseria.

Come funziona il procedimento per la richiesta d’ asilo?

se la commissione rigetta la richiesta, il richiedente può impugnare il provvedimento davanti al tribunale. Una volta depositato il ricorso la questura è tenuta fino alla conclusione del procedimento a rilasciare un permesso temporaneo. Su questo permesso temporaneo ci sono dati diversi orientamenti delle questure, da ultimo quello per questioni di giustizia per soli tre mesi e di vita in volta doveva essere rinnovato, anche perchè il procedimento in tribunale è ben più lungo del permesso temporaneo. Con il permesso per motivo di giustizia non è consentito svolgere attività lavorativa, questo incentiva il lavoro in nero e lo sfruttamento dei migranti in condizioni di semischiavitù.

Quanto tempo dura un procedimento?

Il migrante arriva in Italia ed è tenuto a fare domanda di asilo il prima possibile alla commissione territoriale, che solitamente svolge il proprio compito in circa 4 mesi. Se la commissione accoglie la domanda la questura rilascia il permesso, altrimenti il richiedente asilo deve depositare il ricorso in tribunale per la riforma del provvedimento amministrativo, a questo punto gli viene dato il permesso per motivi di giustizia di cui parlavamo prima, che viene rinnovato ogni tre mesi fino alla fine del procedimento che mediamente dura un anno e mezzo. Alla fine di questo, de la causa è vinta, l’asilo viene ottenuto, altrimenti il provvedimento può essere impugnato ancora.

Su cosa si basa il procedimento, tenendo conto della difficoltà di dimostrazione dei presupposti che mi ha spiegato?

Quando un migrante arriva, bisogna immaginare la situazione per cui non conosce la lingua non è in possesso di documenti, non conosce la legge e il suo percorso è un percorso di fuga dalla miseria, ha pagato spesso trafficanti che lo hanno condotto fino all’Italia. Questi trafficanti spesso gli affidano una storia preconfezionata da raccontare, che spesso è controversa e visibilmente preconfezionata, dunque spesso il primo nemico del migrante è inconsapevolmente loro stessi. La legge italiana dice che il giudice deve cooperare alla ricerca della verità, dunque c’ è una specie di favor, per cui il giudice è tenuto ad istruirsi rispetto al paese di provenienza alla situazione politica del paese e a stimolare il racconto del richiedente. L’ unico onere del richiedente è quello di raccontare una storia che abbia una sua credibilità interna e che sia ricca di particolari, dunque i fatti raccontati devono essere conformi. Se la storia è coesa e ricca di particolari concordanti, è per la legge credibile e sincera, anche in assenza di documenti. Il problema è che il migrante spesso non si fida né della commissione né del giudice, perchè è accolto male, dunque la maggior parte di loro si gioca la protezione umanitaria raccontando bugie . Per discernere verità da bugie, i giudici devono frequentare dei corsi oltre che per la documentazione sul paese d’ origine; era inoltre stata fatta una convenzione con il ministero dell’interno che rilasciava ai giudici i propri dati a scopo informativo

 

Intervista di Alice Colucci, classe 2i

 

 

 

Fonte immagine https://www.iusinitinere.it/diritto-dasilo-e-protezione-internazionale-lo-status-di-rifugiato-25324