Le ecomafie e i reati contro l’ambiente e la salute

Il termine ecomafia è stato coniato nel 1994 per indicare la serie di reati compiuti dalle organizzazioni mafiose a danno dell’ambiente e della salute umana. Quando si parla di ecomafia si fa riferimento alle seguenti attività illecite: abusivismo edilizio, attività di escavazione illecite, traffico e smaltimento illecito di rifiuti speciali, racket di animali, furti e traffici di beni artistici e archeologici.

Dai dati di Legambiente risulta che dal 1992 al 2023, è stato commesso un reato ogni 18 minuti per un totale di 902.356 illeciti ambientali. Il 45,7% del totale nazionale dei reati si situa nelle zone in cui è radicata la presenza di criminalità organizzata.

In questi 3 decenni sono stati rilevati 378 clan, appartenenti a organizzazioni mafiose che hanno interessi verso le diverse “filiere dell’ecomafia”. Il fatturato accumulato, è stato di 259,8 miliardi di euro. Al primo posto abbiamo la Campania seguita da Calabria, Sicilia e Puglia e al quinto posto troviamo il Lazio.

Sono 608 le inchieste registrate dal febbraio 2002, con 3.424 arresti, 10.772 denunce, 1.691 aziende coinvolte e 51 Stati esteri interessati. Il totale dei rifiuti sequestrati è pari a 60,576 milioni di tonnellate: il 40,49% si tratta di fanghi di depurazione e per il 39,64% di rifiuti industriali misti.

Legambiente chiede dunque al governo Meloni un impegno nella lotta alle ecomafie.

Sono 15 le proposte che l’associazione ambientalista indirizza all’esecutivo; cinque su cui lavorare in maniera prioritaria:

  1. Recepire la prima direttiva in materia di tutela dell’ambiente approvata dal Parlamento Europeo;
  2. Introdurre nel codice penale i delitti contro le agromafie a tutela del patrimonio agroalimentare;
  3. Inasprire le sanzioni per la gestione illecita dei rifiuti;
  4. Estendere le pene previste per incendio boschivo, a qualunque incendio di vegetazione all’interno di aree di maggiore importanza per la biodiversità;
  5. Ripristinare la la corretta attuazione da parte delle prefetture di quanto previsto nell’articolo 10bis della legge 120/2020 che ne stabilisce il potere sostitutivo in tutti i casi, anche antecedenti all’approvazione della norma, di mancata esecuzione da parte dei Comuni delle ordinanze di demolizione di immobili abusivi. 

                                         Francesca Bruno