Il reato di diffamazione consiste nel ledere la reputazione altrui attraverso offese sul piano personale, morale e professionale. È considerato un reato poiché una cattiva reputazione può essere pericolosa in campo lavorativo, sociale e non solo.
Un esempio può essere perdere il lavoro dopo un certo commento inappropriato reso pubblico. Vi sono però diversi tipi di gravità di questo reato: Ad esempio diffamare qualcuno, dichiarando di avere commesso un reato è più grave del dire che quel qualcuno è un delinquente; in questo caso si potrà decidere per una pena più alta.
Inoltre possiamo trovare diversi modi di diffamare qualcuno: oralmente, a mezzo stampa o su internet. La diffamazione a mezzo stampa è considerata più grave di quella verbale, poiché è pubblica e prevede una pena più alta, specialmente se si sta diffamando con un determinato atto o se ad essere diffamato è un corpo politico o amministrativo. In questo caso una pena, anche se minore, verrà data anche a chi ha pubblicato il contenuto. Diffamare tramite internet è molto semplice, dato che basta mandare un messaggio con informazioni offensive, riguardanti una persona non coinvolta. Se la diffamazione avviene tramite mezzi online visibili a tutti si definisce aggravata.
La vittima di diffamazione può sporgere entro tre mesi dall’accaduto querela e ha diritto ad un risarcimento, davanti ad un giudice, per il danno subito. Il reato di diffamazione è punito dall’articolo 595 del codice penale con circa un anno di reclusione o una multa di 1.032 euro e si verifica quando viene offesa la reputazione di una persona in presenza di due o più persone.
Altri tipi di diffamazione
Oltre alla classica diffamazione esistono anche due azioni simili: l’ingiuria e la calunnia; Prima l’ingiuria era considerata come la diffamazione, con la differenza che la vittima doveva essere presente. Oggi, non è più considerata un reato ma prevede comunque una sanzione pecuniaria. La calunnia invece prevede una pena maggiore rispetto alla diffamazione poiché il colpevole in questo caso accusa la vittima di aver commesso un reato pur sapendo della sua innocenza, magari incastrandola e facendola anche condannare alla reclusione.
Queste azioni sono, tuttavia, punibili solo se commesse con dolo; ovvero con la consapevolezza e l’intenzione che siano offensive. Possono essere punibili anche coloro che hanno volutamente omesso queste informazioni veritiere pur essendone a conoscenza. Può succedere però che le circostanze dichiarate dal diffamatore siano la verità, ma il codice penale afferma che anche in questo caso è un’azione punibile perché pur sempre offensiva e lesiva per la reputazione. Tuttavia se la vittima aveva violato dei diritti il diffamatore non viene più considerato tale poiché ha espresso il proprio pensiero ed è compito della legge accertare queste circostanze.
Marta Loffredo, III C