Calunnia e diffamazione: che cosa prevede la legge

Il reato di diffamazione consiste nel ledere la reputazione altrui attraverso offese sul piano  personale, morale e professionale. È considerato un reato poiché una cattiva reputazione  può essere pericolosa in campo lavorativo, sociale e non solo. 

Un esempio può essere perdere il lavoro dopo un certo commento inappropriato reso  pubblico. Vi sono però diversi tipi di gravità di questo reato: Ad esempio diffamare qualcuno,  dichiarando di avere commesso un reato è più grave del dire che quel qualcuno è un  delinquente; in questo caso si potrà decidere per una  pena più alta. 

Inoltre possiamo trovare diversi modi di diffamare  qualcuno: oralmente, a mezzo stampa o su internet. La diffamazione a mezzo stampa è considerata più  grave di quella verbale, poiché è pubblica e prevede una pena più alta, specialmente se  si sta diffamando con un determinato atto o se ad  essere diffamato è un corpo politico o amministrativo.  In questo caso una pena, anche se minore, verrà data  anche a chi ha pubblicato il contenuto. Diffamare tramite internet è molto semplice, dato che basta mandare un  messaggio con informazioni offensive, riguardanti una persona non coinvolta. Se la diffamazione avviene tramite mezzi online visibili a tutti si definisce  aggravata. 

La vittima di diffamazione può sporgere entro tre mesi dall’accaduto querela e ha diritto ad un risarcimento, davanti ad un giudice, per il danno subito. Il reato di  diffamazione è punito dall’articolo 595 del codice penale con circa un anno di reclusione o  una multa di 1.032 euro e si verifica quando viene offesa la reputazione di una persona in  presenza di due o più persone. 

Altri tipi di diffamazione  

Oltre alla classica diffamazione esistono anche due azioni simili: l’ingiuria e la calunnia;  Prima l’ingiuria era considerata come la diffamazione,  con la differenza che la vittima doveva essere presente.  Oggi, non è più considerata un reato ma prevede  comunque una sanzione pecuniaria. La calunnia invece  prevede una pena maggiore rispetto alla diffamazione  poiché il colpevole in questo caso accusa la vittima di aver commesso un reato pur sapendo della sua  innocenza, magari incastrandola e facendola anche condannare alla reclusione.  

Queste azioni sono, tuttavia, punibili solo se commesse  con dolo; ovvero con la consapevolezza e l’intenzione  che siano offensive. Possono essere punibili anche  coloro che hanno volutamente omesso queste  informazioni veritiere pur essendone a conoscenza. Può succedere però che le circostanze dichiarate dal  diffamatore siano la verità, ma il codice penale afferma  che anche in questo caso è un’azione punibile perché pur sempre offensiva e lesiva per la reputazione. Tuttavia se la vittima aveva violato dei  diritti il diffamatore non viene più considerato tale poiché ha espresso il proprio pensiero  ed è compito della legge accertare queste circostanze.

Marta Loffredo, III C