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Codice Rosso: la legge a tutela delle donne vittime di violenza

È molto sottile il confine che separa la violenza dalla conflittualità. Dobbiamo immaginarle come due bilance: una della conflittualità, l’altra della violenza. Nella prima dobbiamo pensare i due piatti della bilancia alla stessa altezza, perfettamente equilibrati. Nella seconda, al contrario, un piatto è posto ben più in alto rispetto all’altro. Si crea dunque una situazione di squilibrio dove una delle due parti subisce l’oppressione. Questa è la violenza, uno squilibrio dove chi detiene più “potere” a livello economico, fisico, culturale, sociale fa pressione ed esercita dunque violenza sulla parte più debole.

Le leggi a tutela delle donne

La stessa Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) fornisce la seguente definizione:

«Con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»

In Italia per tutelare adeguatamente le vittime dei reati di violenza domestica e violenza di genere è stata approvata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” ben più nota come “Codice Rosso”.

Prima che questa legge fosse promulgata nell’anno 2019, il legislatore nazionale si era più volte occupato di tale problematica. Il primo intervento sul quadro normativo di riferimento avvenne con la Legge n. 66 del 1996 “Norme contro la violenza sessuale” e la Legge n. 38 del 2009, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. A queste seguirono una serie di norme, nel corso degli anni, di matrice anche trans-nazionale come ad esempio la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, la Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, la Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la Convenzione dell’ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Il Codice Rosso

L’ultimo provvedimento preso dal legislatore nazionale è il sopracitato Codice Rosso, che ha portato notevoli modifiche al codice penale, al codice di rito e ad altre disposizioni. Analizziamolo nel dettaglio.

Il fine di tale legge è, come enunciato dal titolo, di assicurare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Presentato come disegno di legge il 17 dicembre 2017 e approvato il 17 luglio 2019 dal Senato con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario, esso è composto da 21 articoli.

Le principali modifiche introdotte da questo intervento normativo sono riconducibili a diversi ambiti: dalla procedura alle misure cautelari e di prevenzione, dall’introduzione di nuovi reati all’inasprimento delle sanzioni.

Per quanto riguarda la procedura sono stati velocizzati tutti i provvedimenti per la protezione di vittime di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale al fine di consentire alle autorità preposte di assumere più rapidamente le informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, evitando ogni forma di ritardo.

Nell’ambito delle misure cautelari è stato introdotto il divieto di avvicinamento alle zone frequentate dalla vittima e, per garantire il rispetto di questa norma, è stato consentito l’uso del braccialetto elettronico e di altri mezzi tecnologici.

L’aspetto più innovativo, introdotto da questa norma, è dato dalla previsione all’interno del codice penale di ben 4 diversi reati:

  • Il revenge porn (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate), aggravato se commesso nell’ambito di una relazione affettiva o mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;
  • il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ed in caso di decesso della vittima la pena è l’ergastolo;
  • il reato di costrizione o induzione al matrimonio, aggravato se a danno di minori;
  • la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Le stesse sanzioni, già presenti nel codice penale per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lo stalking, la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo, sono state inasprite.

Inoltre per quanto riguarda la violenza sessuale, è stato esteso il termine entro il quale la persona offesa può denunciare il reato prima che questo cada in prescrizione (da 6 mesi a 12 mesi) ed è stata inasprita l’aggravante nel caso di violenza commessa su un minore, su un minore di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità e se la vittima venisse uccisa.

Il Codice Rosso si occupa anche del trattamento psicologico rivolto ai condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori in danno sia di minori che di maggiorenni. Per loro è riservato un percorso di reinserimento e di recupero presso vari enti o associazioni. Tutto ciò è atto a rendere i condannati, nuovamente, dei membri attivi della società e a cercare di dare una risposta concreta al problema della violenza contro le donne, sensibilizzando e non subendo passivamente le conseguenze di questa angosciante questione.

Ad oggi la violenza domestica risulta particolarmente ostica da debellare e ciò, il più delle volte, per la paura della

vittima o per la convinzione di quest’ultima che la relazione che sta vivendo sia del tutto normale o persino che ne sia responsabile. Questo suo incentrarsi su argomenti alquanto “sensibili” ha destato l’attenzione di molti. Non deve dunque meravigliare che tale riforma abbia trovato largo appoggio da maggioranza e opposizione di governo, oltre che da diverse associazioni di settore.

Stefania Capuano