Il riconoscimento della natura sociale dell’individuo

Nella nostra Costituzione gli articoli che tutelano le forme di aggregazione sociale sono: l’articolo 18 il quale afferma che :i cittadini hanno il diritto di associarsi per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Per associazione si intendono le formazioni sociali che hanno base volontaria e un nucleo di organizzazione e stabilità. In questo modo si differenzia dalla riunione.

L’adesione all’associazione deve essere libera.

L’altro articolo che affronta il tema dell’aggregazione sociale è l’articolo 2, più precisamente nel secondo comma, dove spiega che l’individuo sviluppa la sua personalità. Questa libertà di aggregazione si esprime nella libertà di costituire un’associazione e scegliere se aderire o meno.

Mettendo a confronto la nostra Costituzione con quella di un altro paese membro dell’Unione Europea, ad esempio la Spagna, possiamo notare delle differenze. Per quanto riguarda le funzioni, la Spagna, avendo una forma di bicameralismo non paritario, assegna funzioni diverse al Congresso e al Senato: il Senato non vota la fiducia al Governo, a differenza dell’Italia dove entrambe le Camere votano la fiducia. Inoltre il senato Spagnolo è estraneo alle procedure di messa in accusa del Presidente, di indizione del referendum, di proclamazione dello stato di eccezione e dello stato d’accusa. Per quanto riguarda la formazione delle leggi è il Congresso dei deputati ad approvare le leggi ordinarie che devono essere subito trasmesse al Senato.

Melissa Pizzuti IIIBX